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Il diritto d’autore

Con la legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 viene istituita la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema.
Con la tutela, vengono esercitati una serie di diritti che nel loro complesso costituiscono il diritto d’autore: i diritti ad esclusivo utilizzo economico dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore), e i diritti morali, a difesa della personalità dell'autore.
L’autore, o i coautori, dell’opera, sono i titolari del diritto d’autore.

I diritti morali (paternità dell’opera, integrità dell’opera e diritto di pubblicazione) non sono soggetti a termini legali di tutela. Sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica (diritto di riproduzione, diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera, diritto di diffusione, diritto di distribuzione, diritto di elaborazione).

I diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.

I diritti di utilizzazione economica hanno una durata fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Trascorso questo periodo, l’opera è di pubblico dominio. Nel caso di opere con coautore, il termine di riferimento è quello della morte dell’ultimo coautore.

 
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