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Con la legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 viene istituita la tutela delle opere dell ’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all ’architettura, al teatro, al cinema. Con la tutela vengono esercitati una serie di diritti ad esclusivo utilizzo economico dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e diritti morali a difesa della personalit à dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
I diritti morali (paternità dell’opera, integrità dell’opera e diritto di pubblicazione) sono assicurati dalla legge a difesa della personalit àdell ’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica (diritto di riproduzione, diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera, diritto di diffusione, diritto di distribuzione, diritto di elaborazione). Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.
L’autore, o i coautori, sono i titolari dei diritti d’autore. I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
I diritti di utilizzazione economica hanno una durata fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso questo periodo, l’opera è di pubblico dominio. Nel caso di opere con coautore, il termine di riferimento è quello della morte dell’ultimo coautore.