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La pirateria in generale viola la proprietà intellettuale ed industriale e costituisce oggi un fenomeno in costante crescita che ormai ha assunto dimensioni allarmanti.
I comuni metodi di pirateria va dall'emissione di smart card e decoder contraffatti che possano superare tutto o parte del Sistema di Accesso, alla contraffazione di CD/DVD musicali e video, alla copia non autorizzata del software, ecc. L'uso di videoregistratori per registrare programmi decrittati per la distribuzione tra amici/colleghi è anch'esso un sistema di pirateria
La capillarità della diffusione di internet e la sua natura contribuisce a rendere il problema della pirateria una minaccia comune a tutte le economie nazionali.
Normativa - Sanzioni penali
L’articolo 171bis della legge sul diritto d’autore (n. 633/1941 e successive modifiche) prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da cinque a trenta milioni di vecchie lire per chi duplichi software al fine di trarre un profitto senza avere l’autorizzazione del titolare dei diritti.
Costituisce reato, punito con la multa e la reclusione, non solo il comportamento di chi riproduce software al fine di rivenderlo, ma anche il comportamento di chi riproduce software al fine di utilizzarlo personalmente o all’interno della propria azienda.
Sanzioni amministrative
L’articolo 174bis della stessa legge prevede poi che a coloro che si rendano responsabili del reato previsto all’articolo 171bis sia applicabile, oltre alle sanzioni penali già citate, una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è pari al doppio del prezzo di mercato del software copiato illegalmente.
Sanzioni civili
Quando venga accertata la violazione del diritto di utilizzazione economica di un programma per elaboratore, il titolare dei diritti potrà agire in giudizio per chiedere che vengano rimosse o distrutte le copie dell’opera realizzate senza la propria autorizzazione. Il titolare potrà, inoltre, richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e, in caso di reato, di quelli morali.