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L’attività di gestione di punto telefonico o phone center (esclusivamente vocali) rientra nelle autorizzazioni generali ad uso pubblico e non comprende i telefoni pubblici "a gettone" o "a scheda" . La normativa di riferimento per questa autorizzazione è l'art. 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Le dichiarazioni per richiedere l'autorizzazione devono essere redatte sulla base dell' Allegato 9 e presentate all'Ispettorato Territoriale competente per regione di residenza.
Per svolgere questa attività è necessario ottenere la licenza della Questura.
Tale licenza è rilasciata solo se il richiedente possiede determinati requisiti morali che consistono in:
Adempimenti
La richiesta di Licenza alla Questura va presentata mediante apposito modulo.
L’attività può essere svolta sia in forma di impresa individuale che in forma di società pertanto rinviamo alle relative schede
Normativa di riferimento
Legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005
Art. 7
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet