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La disciplina dei contenuti audiovisivi veicolati attraverso le reti televisive è stata introdotta dalla direttiva 89/552/CE, emendata con la direttiva 97/36/CE, con la finalità di coordinare le legislazioni degli Stati membri al fine di agevolare la libera prestazione dei servizi televisivi. La sua filosofia si basa su una combinazione di tecniche giuridiche, rappresentate dall’armonizzazione minimale dei principali aspetti della materia e dall’applicazione del principio dello Stato di origine e da un residuo potere, in casi eccezionali, dello Stato di destinazione. Di conseguenza i programmi che rispettano la normativa del rispettivo paese di origine e le disposizioni della direttiva, possono circolare liberamente all'interno dell'UE. Gli Stati possono però adottare regolamentazioni nazionali più restrittive delle norme armonizzate.
La direttiva vigente si fonda sul principio del Paese d’origine, sicché le trasmissioni originate da uno Stato membro e ivi autorizzate in quanto conformi alle condizioni poste dalla normativa nazionale, devono poter circolare liberamente anche nel resto dell’Unione senza che lo Stato di ricezione del segnale transfrontaliero, possa impedirne la trasmissione se non conforme alla normativa ivi applicabile tranne che in casi di violazioni particolarmente gravi.
Ai fini dell’individuazione dello Stato competente ad esercitare la propria giurisdizione su di un’emittente, la direttiva fornisce una serie di criteri di collegamento. Nei confronti di tali emittenti, lo Stato competente può richiedere l’applicazione di norme più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla direttiva nelle aree da essa disciplinata: