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Contenuti audiovisivi

 
  • La direttiva Televisione senza frontiere

    La disciplina dei contenuti audiovisivi veicolati attraverso le reti televisive è stata introdotta dalla direttiva 89/552/CE, emendata con la direttiva 97/36/CE, con la finalità di coordinare le legislazioni degli Stati membri al fine di agevolare la libera prestazione dei servizi televisivi.

    La direttiva vigente si fonda sul principio del Paese d’origine, sicché le trasmissioni originate da uno Stato membro e ivi autorizzate in quanto conformi alle condizioni poste dalla normativa nazionale, devono poter circolare liberamente anche nel resto dell’Unione senza che lo Stato di ricezione del segnale transfrontaliero, possa impedirne la trasmissione se non conforme alla normativa ivi applicabile tranne che in casi di violazioni particolarmente gravi.

    Ai fini dell’individuazione dello Stato competente ad esercitare la propria giurisdizione su di un’emittente, la direttiva fornisce una serie di criteri di collegamento. Nei confronti di tali emittenti, lo Stato competente può richiedere l’applicazione di norme più restrittive rispetto a quelle stabilite dalla direttiva nelle aree da essa disciplinata:

    • eventi da trasmettere in chiaro,
    • promozione delle opere europee,
    • pubblicità, sponsorizzazioni e televendite,
    • tutela dei minori e del diritto di rettifica.

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    Il processo di revisione: la direttiva servizi media audiovisivi

    Prendendo atto dell’evoluzione tecnologica che ormai consente di veicolare contenuti audiovisivi non solo con il palinsesto predeterminato dall’emittente, ma anche su richiesta individuale dell’utente, la Commissione ha presentato una proposta di revisione il 13 novembre 2005 che estende il campo di applicazione della direttiva anche ai servizi non diffusivi. Ne deriva un impianto strutturato su un doppio binario:

    • un nucleo di norme di armonizzazione minimale, comuni ai programmati e su richiesta, in materia di tutela dei minori, incitamento all’odio, identificazione degli operatori, pubblicità per minori o di alcolici, diritto a brevi estratti;
    • un set di norme più restrittive, applicabili solo ai servizi su richiesta, in materia di pubblicità, sponsorizzazioni, televendite, quote europee, eventi non criptabili.

    Sulla proposta della Commissione si sono espressi il Comitato economico e sociale con il parere del 14 settembre 2006, il Consiglio con l’ orientamento generale del 13 novembre 2006, il Parlamento europeo con la risoluzione del 13 dicembre 2006, nuovamente il Consiglio con l’accordo politico per una Posizione comune il 24 maggio 2007 sul quale il Parlamento, in base ad una procedura pre-negoziata secondo quanto previsto da unaccordo interistituzionale del 2006, si pronuncerà in seconda lettura senza presentare ulteriori emendamenti. Il testo così approvato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 2007.