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Introduzione
Considerata la progressiva convergenza tecnologica tra reti e servizi e la necessità di una regolamentazione orizzontale dell’insieme delle infrastrutture che a tal fine possono essere impiegate, le comunicazioni elettroniche non si limitano a coprire le tradizionali telecomunicazioni, quali i servizi di telefonia, telex o telegrafo, ma comprendono la telefonia vocale fissa, le comunicazioni mobili, l’accesso a larga banda, la diffusione radiotelevisiva di contenuti agli utenti finali. Ne sono invece esclusi i contenuti dei servizi forniti sulle reti di comunicazione elettronica, come i contenuti audiovisivi, così come ne sono escluse le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Il quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni elettroniche si articola in una serie di testi normativi e misure che si applicano nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri dell’Unione. L’obiettivo è di promuovere la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato interno e tutelare gli interessi fondamentali dei consumatori che non potrebbero essere assicurati dalle sole libere forze del mercato.
In questo contesto, la rete a banda larga costituisce una priorità a più lungo termine per prevenire il formarsi di un “divario digitale” tra le regioni più ricche e quelle più povere (spesso periferiche), con minori possibilità di accesso a Internet o ai nuovi servizi digitali, oppure tra gli Stati membri dell’UE. L’iniziativa i2010 mira a favorire la crescita e l’occupazione nel settore della società dell’informazione e dei media. All’insegna del motto “meglio in linea che in coda”, oltre il 90% dei fornitori di servizi pubblici dell’Unione europea è adesso on-line. L’obiettivo è quello di fornire un accesso elettronico agevole a 20 servizi pubblici di base (presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA, immatricolazione di nuove automobili o registrazione del passaggio di proprietà, ecc.). Oltre alle scuole e università, si tenta di collegare alle reti a banda larga anche biblioteche, musei e altre istituzioni analoghe. Gli Stati membri intendono poi fornire ai cittadini servizi di assistenza sanitaria on-line, tra cui informazioni sulla prevenzione delle malattie, cartelle cliniche, consulti a distanza e rimborso elettronico delle spese mediche.
Il quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche
Il quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni elettroniche si articola in una serie di testi normativi e misure che si applicano nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri dell’Unione. L’obiettivo è di promuovere la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato interno e tutelare gli interessi fondamentali dei consumatori che non potrebbero essere assicurati dalle sole libere forze del mercato.
Le norme di cui si compone questo quadro sono di semplice applicazione, tecnologicamente neutre e sufficientemente flessibili per far fronte ai rapidi mutamenti del settore. Si tratta di un pacchetto composto di una serie di direttive e decisioni e di due strumenti interpretativi per agevolarne l’applicazione:
La revisione delle direttive sulle comunicazioni elettroniche
L’attuale quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche è in corso di revisione da parte delle Istituzioni comunitarie nel rispetto del termine di tre anni dalla sua entrata in vigore. Nel giugno 2006 la Commissione europea ha dato avvio ad una consultazione pubblica che ha visto partecipare operatori e istituzioni di tutti gli Stati membri.
I due principali settori nei quali la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre cambiamenti sono l’applicazione alle comunicazioni elettroniche dell’approccio strategico della Commissione in materia di gestione dello spettro e lo snellimento della procedura di analisi dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante. La Commissione ha suggerito anche altre modifiche per consolidare il mercato unico, rafforzare gli interessi dei consumatori e degli utilizzatori, migliorare la sicurezza e eliminare le disposizioni divenute obsolete.
Entro il 2007 la Commissione presenterà le proposte di nuove direttive da adottarsi secondo la procedura di co-decisione prevista dall’art. 251 del Trattato.
Il roaming
Letteralmente roaming significa “vagante, itinerante” e riguarda le attività telefoniche (chiamate o trasmissione dati) compiute da un utente di un operatore mobile di un determinato Stato (cd. Paese di origine) nel momento in cui varca la frontiera e si trova in un altro Stato membro (cd. Paese ospitante).
Tali chiamate, a partire da tale momento, non sono più gestite dall’operatore dello Stato di origine con il quale è stato stipulato il contratto di abbonamento o la scheda prepagata, bensì da un operatore mobile del paese ospitante il quale provvede a veicolare le attività telefoniche dell’utente all’estero verso il cd. Paese di destinazione. Tali Paesi possono essere lo Stato di origine, lo Stato ospitante o uno Stato terzo, distinzione rilevante al fine della determinazione dei prezzi delle chiamate.
Parimenti rilevante ai fini dei prezzi è la distinzione tra cd. roaming originato, che è costituito dalle chiamate effettuate dall’utente all’estero, e cd. roaming ricevuto, ovvero le chiamate ricevute dall’utente sul suo numero mentre si trova all’estero.
In pratica, l’operatore ospite gestisce le chiamate effettuate o ricevute addebitando il traffico all’operatore di origine, applicando una tariffa all'ingrosso su cui i due operatori si sono accordati con appositi accordi di roaming; d’altra parte, con la tariffa al dettaglio, addebitata sulla fattura o sulla scheda prepagata dell’utente, l’operatore di origine potrà recuperare i costi applicando una tariffa superiore a quella pagata all’ingrosso.
Sul rapporto tra prezzi all’ingrosso e al dettaglio rispetto al roaming originato e ricevuto, è destinato ad intervenire il regolamento sul Roaming proposto dalla Commissione europea il 12 luglio 2006, approvato dal Parlamento europeo il 23 maggio 2007 e in discussione al Consiglio il 7 giugno 2007.
Il regolamento del roaming
Sul rapporto tra prezzi all’ingrosso e al dettaglio rispetto al roaming originato e ricevuto, è recentemente intervenuto il regolamento sul Roaming proposto dalla Commissione europea il 12 luglio 2006, approvato dal Parlamento europeo il 23 maggio 2007 e dal Consiglio il 7 giugno 2007.
Dal 29 giugno 2007 il regolamento sul roaming è in vigore e prevede l’adozione di un’eurotariffa per ridurre i prezzi eccessivi ed ingiustificati che i cittadini devono pagare quando usano il cellulare in uno altro paese europeo. Questa tariffa di protezione viene messa a disposizione di tutti i clienti entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, in modo da poter optare entro due mesi o per tale tariffa o per altre tariffe di loro preferenza. La tariffa richiesta deve poi essere attivata entro un mese dal ricevimento della domanda da parte dell’operatore.
In caso di mancata espressione di volontà da parte dei clienti entro il periodo di due mesi messo a disposizione per la scelta, a questi si applica automaticamente la tariffa di protezione. Invece, per quei clienti che già avessero in precedenza espresso un’adesione ad una tariffa o pacchetto tariffario diversi, la tariffa di protezione non è applicata automaticamente.
Per quanto riguarda le tariffe sia all'ingrosso che al dettaglio previste dal regolamento, esse sono state cadenzate secondo il seguente calendario:
| Ingrosso | Dettaglio effettuate | Dettaglio ricevute | |
| 30/06/07 | Obbligo per gli operatori di dare informativa ai clienti | ||
| 30/07/07 | Possibilità per i clienti di esercitare l’opzione da attuare entro un mese | ||
| 30/08/07 | 0,30 € | 0,28 € | 0,26 € |
| 30/08/08 | 0,49 € | 0,46 € | 0,43 € |
| 30/08/09 | 0,24 € | 0,22 € | 0,19 € |
Le regole sulla trasparenza prevedono un'adeguata informazione di base sulle tariffe del roaming internazionale tramite SMS, nonché un numero gratuito per informazioni più dettagliate (queste ultime possono riguardare anche le tariffe applicabili ai dati). Le informazioni sull'eurotariffa devono essere date dagli operatori entro un mese a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Spetta alle autorità regolamentari nazionali monitorare l'applicazione del regolamento ed eventualmente intervenire per assicurarne il rispetto. Il regolamento scadrà tre anni dopo la data di entrata in vigore.
La sicurezza delle reti
L’impiego delle reti di comunicazioni elettroniche per una serie molteplice di attività comporta tre livelli fondamentali di intervento:
1) L’integrità della rete
La nuova iniziativa “i2010” (Società Europea dell’Informazione 2010), adottata nel giugno 2005, mira a stimolare la crescita e l’occupazione nelle industrie della società dell’informazione e dei media. Essa si sostituisce al programma “e-Europe”, ed include strumenti regolatori, ricerca e partenariato con industria.
Il nuovo programma ha messo in luce l'importanza della sicurezza delle reti e dell'informazione per la creazione di uno spazio europeo unico dell'informazione. La disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione sono sempre più essenziali per le nostre economie e per la coesione sociale e mira in particolare a promuovere i seguenti obiettivi:
In attuazione di tale programma, nel 2006 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione per definire le linee strategiche per rendere la società dell’informazione più sicura anche attraverso l’operato dell’Agenzia per la sicurezza delle reti (ENISA) che ha come obiettivo istituzionale la creazione delle condizioni per sviluppare una cultura della rete a beneficio di cittadini, consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni e l’attività di supporto tecnico per sviluppare la normativa comunitaria in questo settore.
2) La sicurezza della rete
L’aspetto relativo alla tutela della rete da contenuti illegali è affrontato dal programma Safer Internet Plus è quello di promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie in rete, in particolare per i minori, e di lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall’utente finale. Le linee d’azione previste sono quattro:
Il programma la cui dotazione finanziaria è di 45 milioni di euro per il periodo dal 2005 al 2008, si basa giuridicamente sull’art. 153 par. 2 del trattato (protezione dei consumatori) ed è aperto anche a soggetti giuridici dei Paesi terzi e organizzazioni internazionali (senza sostegno finanziario della Comunità).
3) La fruibilità della rete
Il programma e-Content Plus è finalizzato a migliorare le condizioni per il riutilizzo dei contenuti digitali europei. Esso è rivolto ai settori del mercato dei contenuti digitali in cui gli sviluppi sono stati lenti e nei quali le sole forze di mercato non sono state sufficienti a garantire risultati ottimali in termini di crescita economica, creazione di posti di lavori, innovazione e possibilità di scelta per i consumatori. Tali settori comprendono le informazioni del settore pubblico in particolare i dati geografici , nonché il materiale didattico e i contenuti culturali.
Il programma proposto fonda le sue radici nella necessità di assicurare un maggior flusso transfrontaliero di servizi basato su contenuti digitali, in un contesto in cui esistono ancora barriere dovute alla molteplicità di lingue, culture, pratiche di amministrazione pubblica e impresa.
Gli obiettivi del programma eContent plus sono i seguenti:
La dotazione finanziaria del programma è di 149 milioni di Euro per il periodo 2005/2008.