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Il Servizio radioelettrico mobile marittimo è regolamentato dagli artt. 164-165 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite.
Art. 165
Definizione di nave – Altre definizioni
L'utilizzo di apparati ricetrasmittenti per l'espletamento del servizio Radiotelefonico a bordo di navi di qualsiasi tipo è subordinato al possesso da parte degli operatori di un CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA.
I certificati limitati di radiotelefonista per navi sono di due tipi: