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Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori: elenco Risoluzioni  2007

  1. Risoluzione n. 79/07  del 09 gennaio 2007 , prot. 287/s/06 : “Angelica alla corte del Re”,trasmesso il 9 dicembre 2006 su “La 7”
  2. Risoluzione n. 80/07 del 23 gennaio 2007, prot. n. 08/07 per trailer  film “Apocalypto,  diffusi da “Coming Soon” nel pomeriggio del 5 gennaio 2006
  3. Risoluzione n. 81/07 del 20 febbraio 2007, prot. 24/s/07 per “Distraction” in onda il 13 e il 27 marzo 2006 su Italia 1 il 28 gennaio 2007
  4. Risoluzione n. 82/07 del 6 marzo 2007, prot. 04/s/07: “Wrestling Evolution” di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Rete Oro
  5. Risoluzione n. 83/07  del 6 marzo 2007, prot.: 04/s/07: “Wrestling Evolution” di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Telereporter
  6. Risoluzione n. 84/07 del 6 marzo 2007, prot. n. 28/s/07 e prot. n. 32/07 per le puntate   di “Buon Pomeriggio” in onda su Canale 5 rispettivamente il 30 gennaio 2007 e 5 e 6 febbraio 2007
  7. Risoluzione n. 85 /07 del 20 marzo 2007,  prot. 41/s/07 : “Studio Aperto” edizione delle 18.30 in onda il 13 febbraio 2007
  8. Risoluzione  n. 86 /07  del 20 marzo 2007 , prot. 45/s/07 riguardante “Domenica in” in onda su Rai Uno nel pomeriggio del 18 febbraio 2007
  9. Risoluzione n. 87/07 del 20marzo 2007, prot. 46/s/07 : riguardante il telefilm “L’intrusione” della serie NCIS in onda su Rai Due in apertura di serata del 18 febbraio 2007
  10. Risoluzione n. 88/s/07 del 3 aprile 2007 , prot. 77/s/07 riguardante “Annozero”diffusa da Rai Due nella prima serata dell’8 marzo 2007
  11. Risoluzione n. 89/s/07 del 3 aprile 2007, prot. 69/s/07 riguardante la trasmissione “The Club” in onda su All Music nel pomeriggio del 28 febbraio 2007
  12. Risoluzione n. 90/s/07 del 17 aprile 2007, prot. 78/s/07 riguardante il film “Hercules” in onda su Italia 1 nel pomeriggio del 10 marzo 2007
  13. Risoluzione n. 91/s/07 del 17 aprile 2007, prot. 85/s/07 riguardante i telegiornali “TG1, TG5, TG La7” per intervista ai piccoli orfani di una donna palestinese kamikaze in onda il 22 marzo 2007
  14. Risoluzione n. 92/s/07 dell’ 8 maggio 2007, prot. 93/s/07 per la pubblicità del film  “Hannibal Lecter” vietato ai minori di 14 anni in onda su MTV in “fascia protetta” il 6 e 7 febbraio 2007
  15. Risoluzione n. 93/s/07 del 12 giugno 2007, prot. 108/s/07 per servizio del TG1 su un dodicenne afgano in funzione di un boia in onda il 21 aprile 2007
  16. Risoluzione n. 94/s/07 del 12 giugno 2007, prot. 125/s/07 il film “The Punisher” in onda su Italia 1 il 16 maggio 2007
  17. Risoluzione n. 95/s/07 del 26 giugno 2007, prot. 109/s/07 per il programma “Sua eccellenza e più” in onda su Rete Sole il 13 aprile 2007
  18. Risoluzione n. 96/s/07 del 10 luglio 2007, prot. 150/s/07 per il film “Ransom. Il riscatto” inonda su Rai 3 il 31 maggio 2007
  19. Risoluzione n. 97/s/07 del 24 luglio 2007, prot. 214/s/07 per servizio sui bambini della scuola materna di Rignano Flaminio trasmesso dal TG 5 il 18 luglio 2007
  20. Risoluzione n. 98/s/07 del 24 luglio 2007, prot. 179/s/07 per il film “Carrie. Lo sguardo di Satana” trasmesso da Studio Universal il 9 e 13 giugno in orario di “fascia protetta”
  21. Risoluzione n. 99/s/07 dell’11 settembre 2007, prot. 180/s/07 per il film “Festen” trasmesso da Sky Cinema Mania il 20 e 24 giugno 2007
  22. Risoluzione n. 100/s/07 dell’11 settembre 2007, prot. 176/s/07 per il film “Wolf Creek” in onda su Sky Cinema Max il 28 maggio 2007
  23. Risoluzione n. 101/s/07 dell’11 settembre 2007, prot. 177/s/07 per il film “Saw II. La soluzione dell’enigma” trasmesso da Sky Cinema 16:9 il 25 maggio 2007 e da Sky Cinema HD il 30 maggio 2007
  24. Risoluzione n. 102s/07 dell’11 settembre 2007, prot. 178/s/07 per il film “The Cell” in onda su Sky Cinema Max il 7 e 12 maggio 2007

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Comitato di applicazione

Codice di autoregolamentazione tv e minori

 

 

Risoluzione n. 79/07 del 9 gennaio 2007 per il film “Angelica alla corte del re” su La 7

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 9 gennaio 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 287/06 riguardante la trasmissione del film “Angelica alla corte del re” avvenuta il 9 dicembre 2006 su “La 7” con inizio alle ore 17.59

- valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “Telecom Italia Media” in data 3 gennaio 2007

conferma che il film conteneva un brano di raccapricciante violenza in cui un ragazzo terrorizzato viene immobilizzato e minacciato di essere trafitto con uno spiedo da un gruppo di sadici aristocratici nel corso di una bravata che si conclude con l’esecuzione dello sventurato

- rileva che l’atroce episodio è andato in onda alle 19.01, a conclusione di un programma unitario iniziatosi in piena fascia protetta e, coerentemente, privo di segnalazione alcuna

accerta pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai punti 2.4 e 3.1.

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione n. 80/07 del 23 gennaio 2007 per trailer  film “Apocalypto” 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 23 gennaio 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 08/07 riguardante i ripetuti riferimenti promozionali del film “Apocalypto” di Mel Gibson diffusi da “Coming Soon” nel pomeriggio del 5 gennaio 2006 (h. 17.17, 17.35, 18.18 e 18.35)

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “Anica Flash s.r.l.” in data 19 gennaio 2007

- prende atto che, dopo il divieto ai minori di anni 18 disposto dal Tar-Lazio, Anica Flash ha disposto lo spostamento dopo le ore 22.30 dei promo del film

- considera senz’altro utile, senza peraltro subordinarvi l’esito di un singolo procedimento, uno scambio di idee su materie di comune interesse in data da concordare

- ritiene peraltro che proprio la richiamata attenzione dell’Anica Flash alla tutela dei minori avrebbe dovuto indurre ad evitare la promozione in fascia protetta di un opera nei cui confronti gli stessi esercenti avevano accettato di adottare particolari misure cautelative e le cui pur rapide citazioni televisive si prospettavano come chiaramente contrastanti come il particolare controllo che il Codice di autoregolamentazione al punto 3.1. prescrive per tutto ciò che va in onda quanto meno in tre delle ventiquattrore quotidiane di programmazione 

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione n. 81/07 del 20 febbraio 2007 per “Distraction” del 28 gennaio 2007 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 febbraio 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 24/07 per “Distraction” in onda  su Italia 1 in apertura di serata del 28 gennaio 2007

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, la memoria difensiva fatta  pervenire da Mediaset in data 16 febbraio 2007

dà atto che la nuova serie di “Distraction” presenta, rispetto alla precedente, taluni alleggerimenti con la soppressione della esibizione di ammissione e la scelta di prove meno rischiose

- rileva peraltro che nella seconda serie di “Distraction” permangono le caratteristiche negative della prima serie , quanto a volgarità (gara di minzione), a grossolane offese alla dignità della persona per puro scopo spettacolare, a gratuito vandalismo: con un potenziale negativo nei confronti dei ragazzi che il registro comico-demenziale non vale ad azzerare

- richiamandosi alle risoluzioni assunte in data 23 maggio e 4 luglio 2006 a riguardo della prima serie, deve dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5, nel fermo auspicio che la trasmissione “Distraction” non sia ripresa in futuro e in ogni caso sia collocata fuori dall’orario di “televisione per tutti”

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia  chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

 

 

Risoluzione n. 82/07 del 6 marzo 2007 per “Wrestling” su Rete Oro

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 6 marzo 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 4/06 riguardante il programma  “Wrestling Evolution” di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Rete Oro a partire dalle ore 13.30

- valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rete Oro in data 9 febbraio 2007

- ritiene che, indipendentemente da ogni altra circostanza, la diffusione in ora di “televisione per tutti” senza alcuna avvertenza o segnaletica, di un programma di wrestling del livello evolution con immagini che risultano particolarmente cruente, contrasti con gli impegni fissati dal Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori

- considera non determinante la circostanza dedotta dall’emittente di non aver ricevuto notizia della delibera del 12/07/2005 da parte della Associazione di categoria Aeranti-Corallo, la quale peraltro afferma essere stata la delibera inserita sul proprio sito

- rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5, primo capoverso (le lettere a e b costituendo solo esemplificazioni)

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione n. 83/07 del 6 marzo 2007 per “Wrestling” su Odeon TV-Telereporter

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 6 marzo 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 4/06 riguardante il programma di “Wrestling Evolution” di Odeon TV diffuso il 29 dicembre 2006 su Telereporter a partire dalle ore 13.30

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Telereporter in data 19 febbraio 2007

- ritiene che, indipendentemente da ogni altra circostanza, la diffusione in ora di “televisione per tutti” senza alcuna avvertenza o segnaletica, di un programma di wrestling del livello evolution con immagini che risultano particolarmente cruente, contrasti con gli impegni fissati dal Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori

- considera non determinante la circostanza dedotta dall’emittente di non aver ricevuto notizia della delibera del 12/07/2005 dalla Associazione di categoria FRT, la quale peraltro afferma di aver  provveduto all’informativa

- rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5, primo capoverso (le lettere a e b costituendo solo esemplificazioni)

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione n. 84/07 del  6 marzo 2007 per  “Buon Pomeriggio” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 marzo 2007

- a conclusione dei procedimenti prot. n. 28/07 e prot. n. 32/07 per le puntate   di “Buon Pomeriggio” in onda su Canale 5 rispettivamente il 30 gennaio 2007 e 5 e 6 febbraio 2007 

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1 assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta  pervenire da Mediaset in data 5 marzo 2007

- ricorda che nelle trasmissioni considerate, tutte collocate in fascia protetta, si è scelto di trattare temi come: la confessione ai genitori da parte di adolescenti della propria omosessualità (30 gennaio); la lunga relazione tra una donna e un sacerdote, cui si sovrappone la singolare posizione psicologica della figlia di lei (30 gennaio e 5 febbraio); la presentazione di un  libro dedicato alla storia fotografica dei grandi delitti e un servizio sul rapporto tra sette sataniche e criminalità omicida (6 febbraio)

- ricorda pure che con delibera n. 125/07 del 6 gennaio 2007 il Comitato ebbe ad occuparsi di “Buon Pomeriggio” richiamando l’attenzione dell’emittente sui possibili effetti negativi a danno di telespettatori giovanissimi  conseguenti alla trattazione di temi di estrema delicatezza (nel caso, l’identità sessuale di un padre agli occhi del figlio)

dà atto alla sobrietà con cui il conduttore, di indiscussa professionalità, si attiene nella gestione del programma

- ritiene peraltro che le trattazioni richiamate, tra cui si distingue in modo tutto particolare quella dedicata con intenzioni certamente lodevoli al tema seduttivo delle sette sataniche, non siano idonee alla diffusione proprio in quella fascia oraria (h.16-19) nella quale si suppone che bambini e ragazzi siano presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti

- rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1. che prescrive un “particolare controllo” su tutta la programmazione tra le 16 e le 19, così da assicurare alle famiglie un’oasi sicura di almeno tre ore sulle ventiquattro

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia  chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

 

 

Risoluzione n. 85 /07 del 20 marzo 2007  per “Studio Aperto” del 13 febbraio 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 marzo 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 41/07 riguardante un servizio sulle molestie ad uan insegnante di Lecce incluso in “Studio Aperto” edizione delle 18.30 in onda il 13 febbraio 2007

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta  pervenire da Mediaset in data 5 marzo 2007

- prende atto dell’impegno ancora una volta espresso da Mediaset a riguardo del particolare controllo che il Codice di autoregolamentazione prescrive per l’intera programmazione in fascia protetta

- rileva peraltro che l’episodio del palpeggiamento di Lecce, raccontato analiticamente con piena copertura di immagini in primo piano, toccava uno dei nodi problematici più delicati nella formazione dei ragazzi (prime pulsioni sessuali / rispetto o meno della figura dell’insegnante / possibili sollecitazioni emulative)

- ritiene che l’emittente non si sia attenuta alla sobrietà richiesta dal punto 3.1 del Codice di autoregolamentazione, considerata la collocazione in fascia protetta

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia  chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

 

 

Risoluzione  n. 86 /07  del 20 marzo 2007 per “Domenica In” del 18 febbraio 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 marzo 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 45/07 riguardante “Domenica in” in onda su Rai Uno nel pomeriggio del 18 febbraio 2007 per l’ampia parte (L’Arena) dedicata alla trasgressività nella scuola

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva  fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 7 marzo 2007

- pur dando atto di taluni aspetti positivi che caratterizzano la trattazione nella cornice de “L’Arena” e della rilevanza del tema trattato nel caso specifico

- rileva che di fatto, in piena fascia protetta e nel cuore di un contenitore tradizionalmente caratterizzato come occasione di intrattenimento familiare, sono state ripetutamente riproposte le immagini in primo piano del “palpeggiamento” di un’insegnante da parte dei suoi allievi e di una serie di altri momenti trasgressivi tra cui la gag trasmessa da Rai Due (e oggetto di altro procedimento) per parodiare la figura di un’altra insegnante accusata di rapporti intimi con allievi e lo spezzone di un film da sala in cui un adolescente sorprende il padre in intimità con la sua insegnante

- ritiene che ciò contrasti con quanto prescritto dal Codice di autoregolamentazione al punto 3.1

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

Risoluzione  n. 87/07 del 20 marzo 2007 per telefilm “NCIS” su Rai Due

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 marzo 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 46/07 riguardante il telefilm “L’intrusione” della serie NCIS in onda su Rai Due in apertura di serata del 18 febbraio 2007

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva  fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 15 marzo 2007

- osserva che le dedotte brevità e segmentazione di certe sequenze, peraltro numerose e di contenuto macabramente raccapricciante (cadavere con le orbite svuotate, gola tagliata, occhi deposti su un piano di cucina) nulla toglie alla inidoneità del telefilm in orario di “televisione per tutti”, anzi in “prime time”, in ragione dell’effettivo potenziale dannoso a carico dei bambini e dei ragazzi

- ritiene che all’interno di una serie come NCIS per sé già duramente marcata, sussistano punte - come è il caso de “L’intrusione” – caratterizzate da immagini particolarmente impressionanti per violenza al corpo umano e disprezzo della dignità della persona, sicché si sarebbero richiesti, a tutela dei minori, alleggerimenti del video, avvertenze rafforzate al di là della formula “consigliato ad un pubblico adulto” o più correttamente una collocazione fuori dall’orario di “televisione per tutti”

- al riguardo si richiama alla raccomandazione già espressa nella Delibera 108/06 del 7 novembre 2006, a proposito di altro telefilm della stessa serie

- rileva che nel caso considerato non risulta rispettato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al cap. 2, con particolare riferimento ai punti 2.2, 2.4 e 2.5

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

 

Risoluzione  n. 88/07  del 3 aprile 2007 per  “Annozero” su Rai Due

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 aprile 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 77/07  riguardante la puntata di “Annozero” diffusa da Rai Due nella prima serata dell’8 marzo  

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 , assegnataria del procedimento, la memoria difensiva  fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 29 marzo, memoria che accludeva una diffusa relazione dell’autore e conduttore del programma Michele Santoro in data 26 marzo 2007

- rileva che nessuna delle argomentazioni in tale relazione contenute vale a giustificare l’avvenuta riproposta in orario di “televisione per tutti” di insistite, ostentate, volgari immagini di sessualità che, indipendentemente dall’appartenenza di genere e da ogni posizione valutativa, appare in contrasto con lo spirito  e la lettera del Codice di autoregolamentazione che tutela la sensibilità dei minori

- osserva che, del resto, l’”eccesso” è riconosciuto, anzi rivendicato come “valore di grande comunicazione”, per bocca dello stesso conduttore intorno alle 21.19

- osserva anche: che è quanto meno discutibile il richiamo al diritto di cronaca per la replica per oltre mezz’ora del reportage televisivo su una manifestazione risalente al 2000; che l’avvenuta prima trasmissione, peraltro in tarda serata, anni prima dell’entrata in vigore del Codice di autoregolamentazione non ha rilievo alcuno sull’obbligo attuale di osservare il Codice; che l’ingresso visivo nelle case dei telespettatori è tutt’altra cosa che la scelta, a suo tempo, di assistere e far assistere alla manifestazione; che infine l’espressione virgolettata riportata al punto 10 della relazione non appartiene a questo Comitato

- quanto alla segnalazione della messa in onda nella stessa serata del film “Million Dollar Baby” su altra rete RAI, essa, benché utile all’attività del Comitato che si riserva al riguardo ogni intervento, non alleggerisce ma senz’altro  appesantisce la problematicità di “Annozero” nel quadro della programmazione complessiva della serata RAI e delle alternative da essa offerte

deve dunque dichiarare violazione del Codice con particolare riguardo al punto 2.5.

- chiede alla RAI, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

 

Risoluzione n. 89/07 del 3 aprile 2007 per “The Club” del 28 febbraio 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 3 aprile 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 69/07 riguardante la trasmissione “The Club” in onda su All Music nel pomeriggio del 28 febbraio 2007

- valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rete A S.p.A.  in data 27 marzo 2007

- preso atto dell’ammissione di “colpevole ma non dolosa incuria” da parte dell’emittente con riguardo all’inclusione nella trasmissione citata di materiale destinato ad orario notturno

non può non ravvisare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 3.1 (che contiene particolari prescrizioni per la programmazione nella fascia oraria 16-19), nella avvenuta trasmissione in fascia protetta dell’intervista con una giovane contenente espliciti  riferimenti alla sessualità

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione n. 90/07 del  17 aprile per “Hercules” diffuso su Italia 1  

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il  17 aprile 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 78/07   riguardante la diffusione del film in due parti “Hercules” avvenuta su Italia 1 il 10 marzo 2007 dalle 15.07 alle 18.16 

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta  pervenire da Mediaset in data  16 aprile 2007

- rileva che il filmato, pur appartenente al genere mitologico, conteneva una sequenza riproducente un sacrificio umano ad opera di donne mascherate  la cui visione poteva impressionare e turbare i telespettatori più piccoli, proprio nell’orario per cui il Codice, presumendoli presenti davanti al televisore senza il sostegno di adulti, prescrive un particolare controllo sulla programmazione, talchè si sarebbe dovuto procedere, se non a diversa collocazione, ad un intervento di alleggerimento

- deve peraltro riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione in particolare riferimento al punto 3.1.

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia  chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

 

 

Risoluzione  n. 91/07  del 17 aprile 2007 per TG1, TG5 e TG La7 del 22 marzo 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il  17 aprile 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 85/07 riguardante servizi con l’intervista ai piccoli orfani di una donna palestinese “kamikaze”, inclusi nelle edizioni della sera del TG1, del TG5 e del TG La7 in onda il 22 marzo 2007 

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive  fatte pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 16 aprile 2007, da Mediaset  in data 17 aprile 2007 e da Telecom Media Italia in data 13 aprile 2007

di fronte alla crudele ripugnante strumentalizzazione dell’infanzia, ovviamente condannata da ogni testata, apprezza l’accorgimento adottato nelle stesse ore dal TG2 e da Studio Aperto per assicurare quanto meno l’anonimato dei minori con un accorgimento elettronico

- rileva invece che sia pure in circostanze  eccezionali la privacy del minore, tutelata dal primo capitolo del Codice di autoregolamentazione e richiamata con valenza oltre ogni frontiera nella delibera assunta da questo Comitato in data 8 marzo 2005, non è stata rispettata nelle citate edizioni del TG1, del TG5 e del TG La7

- chiede a ciascuna emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

 

Risoluzione n.  92/07 dell’8 maggio 2007 per pubblicità “Hannibal Lecter” su MTV

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito l’8 maggio  2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 93/07 riguardante pubblicità del film “Hannibal Lecter” diffusa su MTV del 6 e 7 febbraio

- valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV  in data 27 aprile 2007

- prende atto della precisazione fornita dall’emittente secondo la quale il divieto nelle sale ai minori di 14 anni da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali è sopravvenuto solo il 9 febbraio e dunque successivamente alle trasmissioni contestate

- precisa che la trasmissione riferita al 7 febbraio è avvenuta alle ore 18.43 e non alle 18.48 come, a causa di un refuso, risultava dalla notifica

- rileva peraltro che il trailer, diffuso il giorno 6 febbraio alle ore 18.43 conteneva comunque scene di violenza inidonee alla visione da parte di bambini e ragazzi, particolarmente se privi di assistenza di adulti come si presume avvenga nella fascia protetta 16-19 e ciò in violazione degli impegni di cui al Codice di Autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 3.1. e 4.1.

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione  n. 93/07  del 12 giugno 2007 per  servizio del TG1 in onda il 21 aprile 2007

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il  12 giugno 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 108/07  riguardante un servizio diffuso nell’edizione delle ore 20 dal TG1  in onda il 21 aprile 2007 che raffigurava un dodicenne afgano in funzione di boia nello sgozzamento di un prigioniero 

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 , assegnataria del procedimento, la memoria difensiva  fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 22 maggio 2007

- conferma il riconoscimento delle finalità di denuncia del servizio e dei ripetuti tempesti avvertimenti che hanno preceduto le immagini

non può però non rilevare che la testata ha omesso ogni accorgimento atto ad occultare il volto del ragazzo, assicurandone l’anonimato

- ritiene che un accorgimento del genere non avrebbe pregiudicato le finalità di denuncia mentre avrebbe evitato l’avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 1.2. lettera a, richiamato dal documento interpretativo sull’immagine dei minori stranieri approvato dal Comitato in data 8 marzo 2005

- in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  chiede all’emittente di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

 

Risoluzione n. 94/07 del  12 giugno 2007 per il film “The Punisher” su Italia 1 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il  12 giugno 2007

- a chiusura del procedimento prot. n. 125/07 riguardante la diffusione della pellicola “The Punisher” avvenuta su Italia 1 a partire dalle ore 21.07 del giorno 16 maggio 2007 

- valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta  pervenire da Mediaset in data 8 giugno 2007

- non può condividere le argomentazioni in tale memoria sviluppate e tendenti ad accreditare al film caratteristiche tali da riscattarne i contenuti di violenza, che per contro si tenta di ridimensionare

- rileva che sin dalle prime fasi e comunque assai prima delle 22.30 il film è caratterizzato da situazioni e immagini particolarmente dure (la prima delle due scene di tortura va in onda alle 22.02), a parte il fatto che per un programma fortemente unitario qual è un film, e per di più un film d’azione, programmato in prima serata, scarsa rilevanza ha il  terminale delle 22.30

- quanto alle valutazioni, esse risultano improntate a severità, con divieto nelle sale ai minori, in gran parte dei Paesi esteri, pur dando atto all’emittente di aver adottato il segnale di bollino rosso intermittente rileva che la segnaletica non vale per sé a legittimare qualsiasi scelta e, nel caso, la programmazione in orario di “televisione per tutti” e sulla rete del gruppo Mediaset più mirata ai minori, di un film caratterizzato da un tasso di violenza così elevato e costante da poter risultare nocivo ai minori

- ritiene pertanto violato il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al combinato disposto dai punti 2.2. e 2.4.

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni  chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

 

 

Risoluzione n. 95/07 del 26 giugno 2007 per  “Sua Eccellenza e più” su  Rete Sole

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 26 giugno 2007

- a conclusione del procedimento prot. N. 109/07 per il programma “Sua Eccellenza e più” in onda su Rete Sole in prima serata del 13 aprile 2007

- valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire a nome dell’emittente dallo Studio legale avv. Gaetano Massimo Sardo  in data  12 giugno 2007

- premesso che l’accesso agli atti era senz’altro esercitatile dall’emittente, come risulta anche dalla notifica di apertura del procedimento indicante le relative modalità

- precisa comunque che la trasmissione di Rete Sole, avvenuta il 13 aprile 2007, è stata segnalata al Comitato dal CoReCom Umbria con comunicazione datata 18 aprile e quindi largamente entro i termini di cui all’art. 9 del Regolamento interno

- nel merito rileva che quella che la stessa memoria difensiva definisce “veemente denuncia” da parte del conduttore della trasmissione, indipendentemente dall’essere o meno fondata, ha avuto carattere di diretta violenza verbale nei confronti di un dirigente sportivo, sicchè, diffusa con un mezzo come la televisione, era suscettibile di diffondere nei telespettatori giovanissimi non certo valori di competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario ma piuttosto spiriti aggressivi

- constata che, la pratica non necessitando di chiarimenti ulteriori, non vi sono ragioni per rinviare la conclusione del procedimento

- ritiene pertanto che la trasmissione sia stata in oggettivo contrasto con lo spirito e i principi del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare al combinato disposto dei punti 2.2,  2.3 e 2.5, anche alla luce dell’art. 34, comma 4 del T.U. sulla radiotelevisione del 2005, inteso a prevenire violenza legata ad avvenimenti sportivi

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

 

 

Risoluzione n. 96/07  del  10 luglio 2007 per il film “Ransom. Il riscatto” su Rai 3 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il  10 luglio 2007

- a chiusura del procedimento prot. n.150/07, riguardante la diffusione del film “The Ransom. Il riscatto”, su Rai Tre a partire dalle ore 21.01 del 31 maggio 2007   

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1 , assegnataria del procedimento, la memoria difensiva  fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data  21 giugno 2007

osserva che non ha rilevanza il fatto che il film sia andato altra volta in onda nella stessa collocazione

- deve confermare il rigetto della tesi per cui l’assenza di divieti per le sale autorizzerebbe per sé la diffusione televisiva senza limiti di orario

- osserva ancora che, anche se risultassero fondati gli aspetti positivi dedotti dall’emittente, essi non varrebbero a cancellare il potenziale turbativo, a riguardo di bambini e ragazzi, connesso al rapimento di un bambino, alle angoscianti situazioni che si succedono a partire dall’immagine del rapito imbavagliato e ammanettato sino al riconoscimento del rapitore da parte del bimbo stesso terrorizzato

- rileva che la mancanza di qualsiasi avvertenza verbale e iconica ha impedito ai familiari di esercitare ogni “parental control”

- deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al combinato disposto dai punti 2.2 e 2.4

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

 

Risoluzione n. 97/07 del  24 luglio 2007 per sevizio in TG5 del 18 luglio 2007  

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il  24 luglio 2007

- a conclusione del procedimento prot. n. 214/07 aperto con procedura di urgenza, in conformità all’art. 9 ultimo capoverso del Regolamento interno, a riguardo del videoservizio diffuso il 18 luglio 2007 su Canale 5 intorno alle ore 20 in apertura dell’edizione della sera del TG5 e dedicato agli accertamenti peritali sull’attendibilità dei bambini della scuola materna “Olga Rovere” di Rignano Flaminio presunti vittime di abusi sessuali

- valutata, con le indicazioni dell’Ufficio di Presidenza assegnataria dell’istruttoria, la memoria difensiva fatta  pervenire da Mediaset in data  24 luglio 2007

preso atto dei comunicati dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 15 giugno 2007 a titolo di richiamo preventivo e in data 19 luglio per annunciare l’apertura di istruttoria sul caso

- considerato inoltre il divieto di ulteriore diffusione emesso nei confronti dell’emittente in data 19 luglio dall’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e il testo del provvedimento che lo ha disposto, con riferimento anche a segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Tivoli e richiamo ad avvertimenti preventivi dallo stesso Garante resi pubblici in data 5 maggio e 5 giugno 2007

- considerata la delicatezza, non solo giudiziaria, della vicenda comunque coinvolgente minori in ambiente scolastico nei primi anni di vita

- per quanto gli compete rileva, della trasmissione considerata, l’enfasi nell’impaginazione e nella presentazione (che annuncia diffusione in esclusiva di “una parte dei colloqui” con i bambini di Rignano e promette “Vedremo proprio le loro testimonianze”) ma soprattutto il coinvolgimento  visivo di piccoli protagonisti in qualche modo individuabili quanto meno entro una cerchia circoscritta e tutt’altro che indistinta, e dal Garante citato ritenuti “senz’altro identificabili dal filmato, grazie a riprese chiare e ravvicinate, anche se nelle immagini diffuse appaiono ripresi prevalentemente di fianco o di spalle, ciò tenendo anche conto del contesto ristretto in cui i bambini vivono”

- osserva, con riferimento alle argomentazioni difensive, che il sostenuto intento rassicurante non trova affatto conferma nella presentazione che la stessa testata ha fatto del servizio, che le dedotte operazioni di montaggio non valgono a cancellare la valutazione del trasmesso, che la individuazione dei bambini, quand’anche non inedita, comunque reitera e aggrava il danno potenziale

- deve dichiarare che la trasmissione è in contrasto, tanto meno giustificabile dopo i richiamati e qualificati preavvisi, con la “ratio” che ispira il Codice di autoregolamentazione, col combinato disposto dai punti 1.1. e 1.2. lettera a) e c),  come, del resto, col punto 2.3. lettere a) e b) concernente i programmi di informazione, ciascun riferimento avendo propria e autonoma rilevanza

- chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni  chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

- rivolge a tutte le emittenti l’invito – che non può non accomunare ogni soggetto -  a trattare vicende come quelle di Rignano Flaminio col rispetto primariamente dovuto a giovanissime, indifese persone, da tenere al riparo da ogni strumentalizzazione.

 

 

Risoluzione n. 98/07 del 24 luglio 2007 per film “Carrie. Lo sguardo di Satana” su  Studio Universal

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito il 24 luglio 2007

- a conclusione del procedimento prot. N. 179/07 riguardante la diffusione satellitare del film “Carrie. Lo sguardo di Satana” diffusione avvenuta su Studio Universal il 9 giugno a partire dalle ore 16.35 e il 13 giugno a partire dalle ore 18.25 

- valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire  dall’emittente Studio Universal  il 19 luglio 2007

considerato che il film “Carrie. Lo sguardo di Satana” risulta essere vietato nelle sale ai minori di anni 14 dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, per un accertato contenuto suscettibile di nocumento per i minori e che, al riguardo, non rileva la richiamata qualità dell’opera cinematografica

- considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l’assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell’originario atto volontaristico, e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dall’esercizio in ambito locale o nazionale; che in altri termini l’assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all’intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall’ambito di applicabilità della legge 112 ( art. 1, 2 “con ogni mezzo”), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4  e 10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell’ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione  ai principi della concorrenza ed alterazioni del mercato e delle posizioni economiche  delle emittenti dei programmi televisivi “con ogni mezzo”, “anche ad accesso condizionato”

 

richiamati:

- l’articolo 8  della L.n. 112/04 là dove espressamente dichiara che rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori;

- l’art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall’abrogazione i commi da 8 a 16 dell’art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223/), divieto testualmente ripreso dai commi 1 e 2 dell’art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177.

- l’art. 4 lett. b dell’anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, quanto meno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge, che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante

- considerato che le disposizioni della L. 112  2004, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l’adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

- richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l’All. 1, art. 16 (tutela dei minori)

- richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l’Allegato A, art. 4, comma 2, lettera e richiamato la delibera AGCOM n. 289/01/CONS (G.U 16 agosto 2001 n. 189) che modifica e integra la delibera n. 127/00 CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86)

- richiamata la delibera AGCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all’art. 15, comma 2, recita: “i soggetti di cui all’art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00”

- considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori(art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004, non può ritenersi di per sé sufficiente il generico sistema di blocco di canale rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficenti:

  1. sia perché il sistema del suddetto blocco non è introdotto in via generale e cogente  né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva selezione non solo del canale, ma anche di specifiche tipologie di trasmissioni (adatti o no a minori) ed in determinati orari che il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori e non dipende da una specifica scelta selettiva , come quella effettuata in un catalogo di palinsesti o di specifici titoli;
  2. sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell’infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e particolari disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto;
  3. sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all’esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su distinzione di canali, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto selettivo;
  4. sia perché nell’ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la “trasmissione” di un contenuto (nella specie film vietato a minori di anni 14) che il legislatore considera nocivo e ha vietato in determinato orario.

- richiamato l’art. 10 della L. n. 112/04 che sancisce la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione

- considerato che detto Codice contiene in Premessa l’impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea)) delle imprese televisive “ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori” e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l’impegno (trasformato in obbligo per effetto della recezione legislativa) oltre che “al pieno rispetto delle leggi vigenti”, all’adozione di “strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori”

- ritiene che la programmazione, del film “Carrie. Lo sguardo di Sarana” nei giorni 9 e 13 giugno 2007, rispettivamente a partire dalle ore 16.35 e dalle ore 18.25, e dunque totalmente o parzialmente nella “fascia protetta” (h.16-19) costituisca violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori anche in base ai principi desumibili dalle disposizioni soprarichiamate;

- chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni.

 

 

Risoluzione n. 99/07 del 11 settembre 2007 per  film “Festen” su Sky Cinema Mania

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito l’11 settembre 2007

- a chiusura del procedimento prot. N. 180/07 riguardante la diffusione  televisiva del film “Festen” , avvenuta sul canale Sky Cinema Mania il 20 giugno 2007 a partire dalle ore 21 e il 24 giugno a partire dalle 18.30

- constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell’emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

- valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

deve rilevare che, risultando il film “Festen” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua diffusione in orario di “televisione per tutti” – e il 24 giugno parzialmente in “fascia protetta” (16-19) - costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (premessa, penultimo capoverso, punto 2.4 e 3.1).

- In conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  chiede all’emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

 

 

Risoluzione n. 100/07 del 11 settembre 2007 per  film “Wolf Creek” su Sky Cinema Max

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito l’11 settembre 2007

- a chiusura del procedimento prot. N. 176/07 riguardante la programmazione del film “Wolf Creek” sul canale Sky Cinema Max il giorno 28 maggio 2007 a partire dalle ore 21.00

- richiamata la risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006 con riguardo al procedimento per la programmazione del film “Wonderland”

- rilevato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell’emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

- valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

deve rilevare che, risultando il film “Wolf  Creek” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (premessa, penultimo capoverso, punto 2.4).

- In conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  chiede all’emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

 

Risoluzione n. 101/07 del 11 settembre 2007 per  film “Saw II. La soluzione dell’enigma” su due canali Sky

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito l’11 settembre 2007

- a chiusura del procedimento prot. N. 177/07 riguardante la programmazione televisiva del film “Saw II. La soluzione dell’enigma” , avvenuta sul canale Sky Cinema 16:9 il 25 maggio 2007 dalle 21.30 e su Sky Cinema HD il 30 maggio 2007 dalle ore 21

- richiamata la risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006 con riguardo al procedimento per la programmazione del film “Wonderland”

- rilevato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell’emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

- valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

deve rilevare che, risultando il film “Saw II. La soluzione dell’enigma” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (premessa, penultimo capoverso, punto 2.4).

- In conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  chiede all’emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

 

 

Risoluzione n. 102/07 del 11 settembre 2007 per  film “The Cell” su Sky Cinema Max

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV  e minori riunito l’11 settembre 2007

- a chiusura del procedimento prot. N. 178/07 riguardante la programmazione televisiva del film “The Cell”  sul canale Sky Cinema Max il 7 maggio 2007 a partire dalle ore 16.45, il 12 maggio 2007 dalle 14.00 e il 18 maggio a partire dalle 18.25

- richiamata la risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006 con riguardo al procedimento per la programmazione del film “Wonderland”

- constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell’emittente nei termini temporali stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato in data 7 settembre 2007

- valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,

rileva che il film, del genere criminal-horror-fantasy, si caratterizza per cruda violenza e torbidi  risvolti, presentando in successione scene come: uomo nudo con catene e anelli infilati nella carne si accinge a rapporto con cadavere di donna; violenze ad una donna; padre colpisce bambino con ferro da stiro acceso; corpo di donna in vasca piena di sangue; forbici infilzate nel ventre di un uomo;

- rileva ancora che il film in gran numero di paesi è stato classificato con divieti ai minori di 12-15 anni e più frequentemente di 16-18 anni, mentre la classifica Sky è “Bambini accompagnati”

- ravvisa nella programmazione del film in orario di fascia protetta (h. 16-19), quando si presume sia più frequente la visione da parte di minori privi del sostegno di adulti,  violazione del codice di autoregolamentazione (combinato disposto dei punti 2.2, 2.4 e 3.1)

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  chiede all’emittente di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.

 
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